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[1]Le Casse di risparmio devono impiegare i loro capitali nei modi consentiti dai rispettivi statuti.
[2]Negli statuti stessi dovra' essere stabilita la proporzione massima coll'ammontare complessivo delle attivita':
- a)dei mutui o conti correnti con ipoteca;
- b)degli impieghi o mutui ai corpi morali.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
