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Il credito inscritto sopra un libretto nominativo puo' all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorita' giudiziaria, puo' essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro, o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
