Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorita' giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo e' inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore.

[2]L'opposizione, per esser valida, deve esser fatta in iscritto all'Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

[3]Finche' l'opposizione sussiste, nessun pagamento avra' luogo senza il consenso dell'opponente, e senza l'ordine dell'autorita' giudiziaria competente.

Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art12 · fonte del testo

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