Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, N. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire 100.

Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-07-15;5546~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari