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In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore, si applicano le disposizioni della legge 14 luglio 1887, N. 4715 (serie 3ª), ferma l'eccezione contenuta nell'articolo 13 della legge stessa. Gli statuti possono stabilire che non sia richiesta l'indicazione del numero del libretto perduto, e possono anche stabilire norme speciali per facilitare la emissione dei duplicati quando trattisi di libretti per somme non superiori alle lire 100.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
