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Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titoli di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalita' giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Testo in vigore dal 6 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
