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[1]Le deliberazioni sulle domande di prestiti dovranno, entro otto giorni, essere partecipate al comune interessato per mezzo della Deputazione provinciale, e saranno eseguibili dopo due mesi dalla loro data.
[2]E' ammesse il ricorso, nel termine di un mese contro le dette deliberazioni al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale decide udito il parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 6 giugno 1883 al 16 dicembre 2009
