Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia e' ricostituita come Ente morale autonomo con fondi propri per fare prestiti ai comuni dell'isola al saggio del 3 per cento da restituirsi a quote annue eguali d'ammortamento in un termine non eccedente i venti anni.

[2]Il prodotto degli interessi va in accrescimento dei fondi della Cassa.

Testo in vigore dal 6 giugno 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1883-05-31;1353~art1 · fonte del testo

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