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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il R. Istituto orientale di Napoli passa dalla dipendenza del ministro della pubblica istruzione a quella del ministro delle colonie.
[7]All'esecuzione dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª), la quale viene in ogni altra parte abrogata, nonche' al riordinamento didattico e amministrativo dell'Istituto sara' provveduto con decreti Reali, su proposta del ministro delle colonie, di concerto coi ministri degli affari esteri, del tesoro, della pubblica istruzione e dell'agricoltura, industria e commercio.
[8]Il bilancio dell'Istituto sara' allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie a cominciare dal primo stato di previsione che sara' sottoposto all'approvazione del Parlamento.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 19 giugno 1913.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Giolitti - Di San Giuliano - Bertolini - Tedesco - Credaro - Nitti.
[13]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 15 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
