Art. 2 — Avanzamento
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[1]Il conferimento dello stipendio massimo di L. 6000 non puo' aver luogo se non dopo due anni di permanenza nel grado di capo disegnatore principale di 1ª classe e previo parere del Consiglio d'amministrazione.
[2]Le promozioni di classe dei capi disegnatori principali e quelle di grado da capo disegnatore di 1ª classe a capo disegnatore principale di 2ª classe sono conferite per merito; quelle di classe dei capi disegnatori sono conferite alternativamente una per merito ed una per idoneita'.
[3]Le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe hanno luogo in seguito ad esame di concorso, al quale possono prendere parte i disegnatori che contino almeno otto anni di servizio in tale qualita' nella Regia marina.
[4]I disegnatori procedono dallo stipendio di L. 2000 fino a quello di L. 3000 mediante successivi aumenti quadriennali di L. 300 salvo per l'ultimo che sara' di L. 400.
[5]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, il ministro della marina potra', con decreto motivato, ritardare di sei mesi in sei mesi la concessione dell'aumento quadriennale di stipendio ai disegnatori che sieno giudicati di cattiva condotta o che non abbiano dato prova di buona volonta' nell'esercizio delle loro attribuzioni.
[6]I disegnatori che hanno raggiunto lo stipendio massimo di L. 3000 conservano il diritto agli aumenti sessennali di stipendio secondo la legge in vigore.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
