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Le guardie di pubblica sicurezza sono nominate con decreto del Ministro dell'Interno. Nei limiti del ruolo stabilito dalla predetta tabella A, il Ministro dell'Interno e' autorizzato a nominare quel numero di agenti ausiliari che reputera' necessari al buon andamento del servizio, conferendo loro attribuzioni speciali da determinarsi con istruzioni ministeriali.
Testo in vigore dal 21 giugno 1887 al 10 gennaio 1891
