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[1]L'atto di costituzione del consorzio e' sottoposto all'approvazione del Governo.
[2]Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrera' fino a due quinti della spesa per le opere di rimboscamento o di rinsodamento eseguite dal consorzio.
[3]Il pagamento e' fatto a rate ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati.
Testo in vigore dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
