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[1]Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui rimboscamento sia di maggiore urgenza, fa compilare l'elenco dei beni da rimboscare o da rinsodare con relativa stima sommaria, i progetti e le perizie dei lavori, determinando i modi ed i termini per la loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa, nonche' il piano e le spese per la conservazione dei beni dopo il rimboscamento.
[2]Gli elenchi, le stime, i progetti, i piani e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e trasmessi ai comuni dove i beni sono posti, affinche', entro il termine di un mese, li pubblichino mediante affissione e della pubblicazione medesima diano avviso a domicilio agli interessati, per mezzo di notificazione eseguita dai messi comunali.
Testo in vigore dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
