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Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformita' dei disegni di coltura o di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio forestale.
Testo in vigore dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
