Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I proprietari dei beni espropriati per effetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, hanno diritto, entro cinque anni da che il rimboscamento od il rinsodamento sara' compiuto, di riacquistare i fondi gia' di loro proprieta' che non fossero stati alienati per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, restituendo il prezzo di espropriazione e le spese occorse pel rimboscamento o pel rinsodamento con i relativi interessi.

[2]Il Ministero di agricoltura puo' consentire che il pagamento venga fatto in rate annuali, non oltre le dieci, con i relativi interessi.

Testo in vigore dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-03-01;5238~art17 · fonte del testo

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