Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009. 62 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I consorzi possono ottenere dagli Istituti che hanno assunto nel Regno l'esercizio del Credito fondiario, mutui od anticipazioni in conto corrente fino alla concorrenza di tre quarti dei valori di stima dei fondi consorziali, concedendo loro ipoteca sui fondi medesimi, e sotto l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con Regio decreto 22 febbraio 1885.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-03-01;5238~art10 · fonte del testo
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