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[1]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuovera' il rimboscamento od il rinsodamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.
[2]Il Ministero promuovera' del pari sul lido del mare l'imboscamento delle dune incolte.
Testo in vigore dal 8 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
