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Sono convalidate nella somma di lire cinquemilioni settecentoquarantunomila settecentonovantotto e centesimi ottantetre (L. 5,741,798.83) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1903-904 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1908 al 16 dicembre 2010
