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Sono convalidate nella somma di lire ottomilioni trecentottantacinquemila cinquecentoquarantatre e centesimi sei (L. 8,385,543.06) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1904-905, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
