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[1]Il residuo della gestione dei sussidi di disoccupazione in base al decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, all'art. 52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, numero 2214, e al decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, sara' versato in conto entrate del tesoro, appena completata la liquidazione della gestione medesima.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 febbraio 1922.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]BENEDUCE - DE NAVA.
[6]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 7 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
