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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Nel reddito delle Societa' di assicurazione, mutua o a premio fisso, sulla vita dell'uomo, da accertarsi agli effetti della imposta di ricchezza mobile in base al bilancio, compilato in conformita' del modello approvato col Regio decreto del 9 gennaio 1887, N. MMCCCXCVIII, non vanno comprese le somme destinate a sostituire la riserva matematica.
[7]La presente disposizione sara' applicata nell'accertamento dei redditi da assoggettarsi all'imposta per l'anno 1889, e negli accertamenti di reddito rispetto ai quali il giudizio sia tuttora pendente.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 11 aprile 1889.
[10]UMBERTO.
[11]F. SEISMIT-DODA.
[12]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 15 aprile 1889 al 1 gennaio 1960
