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[1]Coloro che ricusassero di fornire le notizie richieste nei fogli e nelle schede del censimento della popolazione, o che alterassero scientemente la verita', incorreranno in una ammenda non minore di L. 5 ed estensibile a L. 50. Il minimo della pena pecuniaria sara' elevato a 50 lire e il massimo a 500 per le risposte rifiutate o scientemente alterate riguardo ai quesiti del censimento industriale.
[2]Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 219, 220 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269.
Testo in vigore dal 14 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
