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Nei tre giorni antecedenti a quello del censimento della popolazione, i sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli e le schede individuali e alla sede degli stabilimenti industriali i relativi questionari. Essi cureranno che questi modelli siano debitamente riempiti, facendo verificare dai commessi e dalle Commissioni di censimento l'esattezza delle dichiarazioni ottenute e li faranno raccogliere nei termini che saranno indicati dal regolamento.
Testo in vigore dal 14 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
