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I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata dalla Giunta municipale e da altre persone che il sindaco reputi specialmente competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case. Questo lavoro preliminare dovra' essere compiuto quattro mesi prima della data del censimento.
Testo in vigore dal 14 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
