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Sara' pure eseguito un censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali, coordinato col censimento generale della popolazione, per conoscere il numero degli opifici e delle imprese industriali, il genere dei loro prodotti, il numero degli operai, le forze motrici e quegli altri dati di fatto che saranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 11.
Testo in vigore dal 14 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
