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Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato, le corrispondenze e gli stampati, che il Ministero di agricoltura, industria e commercio inviera' agli uffici provinciali e comunali o che saranno da questi restituiti al Ministero stesso per i due censimenti.
Testo in vigore dal 14 maggio 1910 al 16 dicembre 2009
