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Nelle aree della zona monumentale non soggette ad espropriazione, ogni nuovo fabbricato dovra' essere isolato, alto al piu' 18 metri, su di una superficie non maggiore di mq. 1500, compresi i cortili interni, e fra un fabbricato e l'altro non dovra' esservi distanza minore di 40 metri.
Testo in vigore dal 24 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
