Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Nelle aree della zona monumentale non soggette ad espropriazione, ogni nuovo fabbricato dovra' essere isolato, alto al piu' 18 metri, su di una superficie non maggiore di mq. 1500, compresi i cortili interni, e fra un fabbricato e l'altro non dovra' esservi distanza minore di 40 metri.

Testo in vigore dal 24 luglio 1889 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-07;6211~art3 · fonte del testo

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