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[1]Le pensioni per il personale dei sorveglianti e lavoranti dei depositi d'allevamento sono rette dalle stesse norme generali di cui al titolo V, sezione II del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 marzo 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]VIGANO'.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 22 aprile 1907 al 16 dicembre 2009
