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[1]Le somme riscosse a titolo di sovraimposte comunali saranno dagli Agenti incaricati della riscossione versate nelle Casse erariali man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte principali e fino all'estinzione della delegazione per l'anno rispettivo. Prima che questa estinzione sia seguita, i Comuni non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovraimposte comunali di cui all'art. 5, ne' alcuna somma che provenga dalle medesime potra' sequestrarsi dai terzi per crediti verso il Comune.

[2]Le sovraimposte comunali destinate al pagamento delle delegazioni, e finche' queste sieno estinte, sono parificate in tutto all'imposta principale, sia nei rapporti verso i contribuenti, sia in quelli verso lo Stato.

Testo in vigore dal 28 marzo 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-03-27;131~art6 · fonte del testo

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