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[1]Il debito di ciascun Comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1° gennaio 1871, sara' ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il Comune rilasciera' una delegazione a favore dello Stato.
[2]Le delegazioni non potranno essere piu' di cinque, e ciascuna non sara' inferiore ad un decimo delle sopradette due imposte per l'anno 1870.
[3]La scadenza di ciascuna delegazione coincidera' all'epoca dell'ultimo versamento che l'Esattore dovra' fare per le imposte dell'anno rispettivo.
Testo in vigore dal 28 marzo 1871 al 16 dicembre 2009
