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[1]Il debito di ciascun Comune, coll'aggiunta degli interessi scalari del 6 per cento all'anno dal 1° gennaio 1871, sara' ripartito in rate annuali consecutive eguali, e per ciascuna di queste rate il Comune rilasciera' una delegazione a favore dello Stato.

[2]Le delegazioni non potranno essere piu' di cinque, e ciascuna non sara' inferiore ad un decimo delle sopradette due imposte per l'anno 1870.

[3]La scadenza di ciascuna delegazione coincidera' all'epoca dell'ultimo versamento che l'Esattore dovra' fare per le imposte dell'anno rispettivo.

Testo in vigore dal 28 marzo 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-03-27;131~art4 · fonte del testo

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