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[1]L'esecuzione della presente legge e' affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede di concerto col Ministero dell'Interno. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, e faranno constare le contravvenzioni.

[2]I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferira' i casi all'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 18 febbraio 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-02-11;3657~art5 · fonte del testo

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