Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1886 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'esecuzione della presente legge e' affidata al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale provvede di concerto col Ministero dell'Interno. Gli ingegneri delle miniere e gli ispettori delle industrie eserciteranno la sorveglianza negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere, e faranno constare le contravvenzioni.
[2]I verbali delle contravvenzioni saranno trasmessi al prefetto della provincia, il quale, udito, ove occorra, il Consiglio sanitario provinciale, deferira' i casi all'autorita' giudiziaria.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1886 al 16 dicembre 2009
