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Nei lavori pericolosi od insalubri non potranno adoperarsi fanciulli dell'uno o dell'altro sesso che non abbiano compiuto il quindicesimo anno, se non nei limiti e con le cautele che saranno stabilite con Regio decreto, con il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanita' e del Consiglio superiore di commercio, verranno determinati i lavori pericolosi ed insalubri.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1886 al 16 dicembre 2009
