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[1]Alle spese di cui all'articolo precedente e a quelle pel funzionamento degli Istituti predetti si provvede col fondo di L. 30,000, stanziato nel capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1911-912 (la cui dizione sara' modificata, in conformita' alla presente legge, con decreto Ministeriale), e nel capitolo corrispondente degli esercizi successivi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti - Tedesco - Nitti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 18 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
