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[1]Il Governo, in conformita' al parere del Consiglio di Stato, e' autorizzato a coordinare e a pubblicare in un testo unico le leggi per gli assegni ai veterani. Esso e' anche autorizzato, udito il parere del Consiglio di Stato, a pubblicare il regolamento por l'applicazione del testo unico.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 marzo 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Rudini'. L. Luzzatti. A. Di San Marzano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 4 marzo 1898 al 16 dicembre 2009
