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[1]UMBERTO I.

[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Al contributo nella spesa di costruzione delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, posto a carico delle provincie interessate col primo capoverso dell'art. 5 della legge 22 marzo 1885, N. 3011, nella misura di un decimo della spesa di costruzione, e' applicabile la riduzione ad un quarto, stabilita coll'art. 18, comma primo, della legge 27 aprile 1885, N. 3048.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 7 aprile 1889.

[10]UMBERTO.

[11]GIOLITTI. G. FINALI.

[12]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Testo in vigore dal 17 aprile 1889 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1889-04-07;6006~art1 · fonte del testo

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