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- a)All'articolo 9 della convenzione e' sostituito il seguente:
[2]«La somma di 50 milioni di lire del concorso governativo sara' stanziata nei bilanci dello Stato in ragione di lire 2,500,000 all'anno nei 20 anni a decorrere dal 1882 al 1901 inclusivamente.»
- b)All'articolo 11 della convenzione e' sostituito il seguente: «Della somma complessiva di 50 milioni, di cui agli articoli 1 e 9, 30 milioni s'intendono assegnati e vincolati integralmente ed esclusivamente alla esecuzione ed al pagamento delle opere di cui all'articolo 3; la somma rimanente s'intendera' devoluta a sussidio delle opere di cui agli articoli 4 e 6, imputandosi nella medesima le perdite per sconti ed anticipazioni anche in dipendenza dell'operazione di cui all'articolo 10.»
- c)Al n. 4 della tabella A sara' sostituito il seguente:
[3]«Proseguimento della via Nazionale alla larghezza di 20 metri dalla piazza di Venezia ai ponti sul Tevere.»
Testo in vigore dal 20 maggio 1881 al 16 dicembre 2009
