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[1]Gli uomini del contingente di 1ª categoria della leva di terra, assegnati al Corpo Reale equipaggi, vi restano ascritti fintantoche' la rispettiva loro classe di leva faccia parte dell'esercito permanente.
[2]In tempo di pace essi passano tre anni sotto le armi e gli anni rimanenti in congedo illimitato; quindi sono trasferiti alla milizia mobile e alla territoriale con la stessa loro classe di leva.
[3]Possono pero' essere riammessi sotto le armi nel Corpo Reale equipaggi a norma dell'articolo 88 della legge sulla leva marittima.
Testo in vigore dal 19 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
