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Nel computo dei 40 anni di servizio che, a tenore dell'art. 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, danno diritto ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi, si terra' conto delle campagne di guerra, calcolate, secondo le norme in vigore, come altrettanti anni di servizio.
Testo in vigore dal 30 marzo 1888 al 16 dicembre 2009
