Art. 2
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[1]In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica sara' stanziata la somma di L. 4.850.000, da ripartire in cinque rate annuali in ragione di L. 1.100.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1920-921 al 1923-924 e di lire 450.000 nell'esercizio 1924-925.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Bonomi - Croce.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 27 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
