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[1]Nel bilancio del Ministero degli affari esteri saranno introdotte, con decreto del ministro del tesoro, le variazioni necessarie per l'applicazione della presente legge e per aumentare di L. 11,000 lo stanziamento del capitolo 27 (Stipendi ed indennita' varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri, per i servizi diplomatico e consolare), dell'esercizio 1911-912, per stipendi dei due consoli giudici comandati presso gli uffici consolari di Costantinopoli, Alessandria d'Egitto e Cairo, e di L. 6000 lo stanziamento del capitolo 29 (Assegni ed indennita' straordinarie di rappresentanza al personale dei consolati) dello stesso esercizio finanziario, per assegno di rappresentanza al magistrato in aiuto al console giudice del Cairo, ed Alessandria di Egitto.

[2]Tabella A.

[3]Ruolo diplomatico.

[4]Parte di provvedimento in formato grafico 3

[5]Tabella B.

[6]Ruolo consolare.

[7]Parte di provvedimento in formato grafico

[8]Tabella C.

[9]Ruolo degli interpreti.

[10]Parte di provvedimento in formato grafico

[11]Tabella D.

[12]Ruolo di ragioneria.

[13]Parte di provvedimento in formato grafico

[14]Tabella E.

[15]Ruolo del personale d'ordine.

[16]Parte di provvedimento in formato grafico

[17]Tabella F.

[18]Ruolo del personale subalterno.

[19]Parte di provvedimento in formato grafico

[20]Tabella G.

[21]Parte di provvedimento in formato grafico

[22]Tabella H.

[23]Parte di provvedimento in formato grafico (2)

[24]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[25]Data a Racconigi, addi' 18 luglio 1911.

[26]VITTORIO EMANUELE.

[27]Di San Giuliano - Tedesco.

[28]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 480

1

Il D.L. Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 480 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il posto di direttore generale delle scuole italiane all'estero con lo stipendio annuo di L. 10.000, istituito con la legge 18 luglio 1911, n. 762 (tabella H) e' soppresso ed e' ristabilito il posto di direttore centrale delle scuole stesse con lo stipendio annuo di L. 9000, a norma degli articoli 34 e 35 della legge 18 dicembre 1910, n. 867".

3

con decorrenza dal 1 giugno 1919

Il Regio D.L. 11 settembre 1919, n. 1765, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° giugno 1919 e' soppresso un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe di cui alla Tabella A) annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1919

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1918 al 19 ottobre 1919. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Parte di provvedimento in formato graficotolto: 2 aggiunto: (2)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 11 settembre 1919, n. 1765, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che a decorrere dal 1° giugno 1919 e' soppresso un posto di ministro plenipotenziario di 2ª classe di cui alla Tabella A) annessa alla presente legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-18;762~art4 · fonte del testo

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