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I funzionari che, in seguito all'applicazione della presente legge, risultino aver titolo, grado o stipendio superiore a quello del grado o della classe cui vengono assegnati, lo conserveranno ad personam fino a che lo conseguano per effetto della graduale progressione nel ruolo o cessino per qualunque ragione di appartenere alla carriera.
Testo in vigore dal 26 luglio 1911 al 16 luglio 1914
