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[1]I posti di censore vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dall'attuazione medesima, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali vice-censori ed istitutori nell'ordine seguente:
[2]Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi soltanto gli attuali vice-censori.
[3]Ai concorsi successivi saranno ammessi indistintamente i vice-censori e gli istitutori che, alla data della pubblicazione della presente legge, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nel grado, sempre che per essi concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
[4]I vice-censori e gli istitutori, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.
[5]Il concorso per titoli sara' giudicato dalla Commissione di cui all'art. 10 del Regio decreto 15 aprile 1909, n. 236.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
