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[1]Sono aboliti i gradi di vice-censore e di allievo istitutore.
[2]Gli attuali vice-censori sono considerati come facenti parte del ruolo degli istitutori, conservando il titolo di cui sono ora provvisti.
[3]Ai vice-censori, che vengono cosi' iscritti nel ruolo degli istitutori, e' concessa l'abbreviazione di un quadriennio nel collocamento nel relativo quadro di classificazione.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
