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[1]La meta' dei posti di istitutore, che saranno vacanti alla data di pubblicazione della presente legge, sara' coperta mediante concorso per titoli da bandirai nel termine di un mese con le norme degli articoli 65 e seguenti del citato decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.
[2]La Commissione esaminatrice sara' formata nel modo indicato nell'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 15 aprire 1909, n. 236.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
