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Sono applicabili al personale di educazione e sorveglianza nei Regi riformatori, in quanto non siano contrarie all'ordinamento speciale del personale medesimo, tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione centrale dello Stato stabilite dai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
