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[1]I censori forniti dei titoli di studio e con l'anzianita' di servizio di cui rispettivamente al comma 1° e 2° della nota alla tabella A della legge 11 giugno 1914, n. 503, saranno ammessi ai concorsi per titoli e per esami, per la nomina al grado di direttore nel personale dell'Amministrazione carceraria secondo le modalita' e con le limitazioni stabilite nelle disposizioni riguardanti il personale anzidetto.
[2]Essi saranno inscritti nella graduatoria dei vincitori del concorso, rispettivamente coi vice-direttori e coi segretari dell'Amministrazione carceraria, ma non potranno ottenere la nomina a direttore se non in caso di vacanza dei posti nei riformatori.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
