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[1]Le promozioni al grado di censore sono conferite agli istitutori esclusivamente mediante concorso per esame.

[2]Le prove di esame si svolgeranno sulle materie indicate nell'articolo 18 del regolamento 15 aprile 1909, n. 236 e dinanzi alla Commissione e con le norme ivi indicate.

[3]Sono ammessi al concorso gli istitutori i quali, alla data del decreto che lo bandisce abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-12-12;1748~art4 · fonte del testo

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