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[1]Per l'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, valgono le norme stabilite dall'art. 5 e seguenti del regolamento speciale approvato con decreto 15 aprile 1909, n. 235, modificato dal R. decreto 18 gennaio 1912, n. 20.
[2]Nel caso che difettivo concorrenti provvisti di diploma magistrale possono essere ammessi anche gli aspiranti forniti del diploma di licenza da una scuola media di secondo grado.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
