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[1]Gli istitutori sono nominati in seguito a concorso per esami.
[2]I vincitori del Concorso sono assunti in servizio in qualita' di istruttori provvisori o vi restano in prova un triennio. Se durante tale periodo hanno dato sufficiente prova di idoneita' e di diligenza e tenuto buona condotta, vengono nominati effettivi; in caso contrario saranno licenziati con una indennita' pari a due mesi di stipendio.
[3]Il servizio prestato nel triennio di prova e valido agli effetti dell'anzianita' e della pensione.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
