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Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali vice-censori e gli istitutori che, pur non avendo vinto il concorso per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in esso conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione della presente legge, abbiano il grado di istitutore, purche', alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 4.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009
