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[1]Presso ogni Municipio sara' stabilito un registro per ricevere i reclami degli interessati contro i ritardi, sia nella definizione dei ricorsi precedentemente presentati per qualunque specie di tributo erariale, sia nella esecuzione, da parte degli esattori e agenti contabili, degli sgravi e rimborsi gia' ordinati.
[2]Un estratto del registro sara' mensilmente trasmesso all'intendente di finanza, il quale, fatte le occorrenti verificazioni, emette i provvedimenti opportuni e ne informa contemporaneamente gl'interessati.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 10 giugno 1888.
[5]UMBERTO.
[6]A. Magliani.
[7]Visto, II Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 27 giugno 1888 al 22 luglio 1958
